L’energia irradiata dal Sole deriva dai processi di fusione dell’idrogeno contenuto al suo interno e si propaga in modo simmetrico nello spazio fino a raggiungere lo spazio esterno dell’atmosfera terrestre.
L’irraggiamento complessivo a livello della fotosfera solare è pari a circa 63000kW/m2 , con una temperatura equivalente di 5779° K. Questo valore di potenza specifica decresce con l’aumentare della distanza e, in pratica, dopo aver percorso i 149.5 milioni di km che separano la Terra dal Sole, assume un valore molto più ridotto. Infatti, all’esterno dell’atmosfera terrestre, alla radiazione solare è associata una potenza complessiva pari a 1,367 kW/m2 , la quale è denominata Costante Solare.
La Costante Solare rappresenta in realtà il valor medio della potenza specifica dato che la distanza tra la Terra e il Sole varia periodicamente durante il corso dell’anno.
Al livello del suolo, si registra un’energia specifica minore della Costante Solare, a causa dell’assorbimento e diffusione che hanno luogo nell’atmosfera.
Nelle norme, così come nella pratica impiantistica di progettazione, il valore di massima radiazione al suolo viene assunto pari a 1000W/m2 .
La conversione della radiazione solare in energia elettrica avviene sfruttando l’effetto indotto da un flusso luminoso (quello solare) che investe un materiale semiconduttore (per esempio il silicio); in questo modo si viene a creare una differenza di potenziale all’interno della cella che viene tradotta in energia elettrica.
Per compensare l’aleatorietà della fonte solare rispetto alle richieste di un carico elettrico si fa ricorso a batterie di accumulatori.
Il mercato fotovoltaico mondiale è in forte crescita anche se in Italia la diffusione su vasta scala degli impianti fotovoltaici è ancora agli inizi; il programma nazionale “tetti fotovoltaici”, che si propone il finanziamento in conto capitale è stato varato a marzo del 2000 ed i primi risultati sembrano veramente incoraggianti a dimostrazione di un crescente interesse ai problemi ambientali da parte dell’ opinione pubblica.
CONDIZIONI NECESSARIE PER ALLACCIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Attualmente, qualora un soggetto sia titolare o abbia la disponibilità di un impianto fino a 20 KW alimentato da fonti rinnovabili, può, in alternativa:
Vendere l’energia prodotta sul mercato libero:
a) Attraverso contratti bilaterali con grossisti o clienti finali
liberi;
b) Attraverso la Borsa elettrica.
Vendere a prezzo amministrato l’energia elettrica prodotta dal gestore di rete cui l’impianto è collegato, ai sensi dell’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03.
Usufruire del servizio di scambio sul posto, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03, facendone richiesta all’impresa distributrice competente sul territorio ove l’impianto è ubicato (ASP Srl).
Con il termine Scambio sul posto si intende il servizio erogato dall’impresa distributrice competente nell’ambito territoriale in cui è ubicato l’impianto che consiste nell’operare un saldo annuo tra l’energia elettrica immessa in rete dall’impianto medesimo e l’energia elettrica prelevata dalla rete.
E’ possibile avvalersi dello scambio sul posto solo se il punto di immissione e di prelievo coincidono.
Lo scambio sul posto si applica per gli impianti di potenza fino a 20kW alimentati dalle fonti rinnovabili e dai rifiuti ammessi a beneficiare del trattamento previsto per le fonti rinnovabili.
Il servizio di scambio sul posto consente ad un cliente di utilizzare i servizi di rete per “immagazzinare” l’energia elettrica immessa quando non ci sono necessità di consumo e di ri-prelevarla dalla rete quando gli serve. Pertanto, questo servizio, comporta il venir meno del costo di acquisto dell’energia elettrica per una quantità pari a quella prodotta dall’impianto.
L’energia elettrica immessa in rete e non consumata nell’anno di riferimento costituisce un credito, in termini di energia ma non in termini economici, che può essere utilizzato nel corso dei tre anni successivi a quello in cui matura. Al termine dei tre anni successivi, l’eventuale credito residuo viene annullato. Tale quantità di energia elettrica immessa in rete e mai consumata non può essere pagata poiché nell’ambito della disciplina dello scambio sul posto non è consentita la vendita.
Pertanto lo scambio sul posto presenta vantaggi qualora, su base triennale, il consumo di energia elettrica risulti mediamente pari o superiore alla produzione. In caso contrario sarebbe consigliabile scegliere, anziché lo scambio sul posto, la vendita di energia elettrica secondo una modalità tra quelle presentate nell’elenco puntato.
Il soggetto che richiede l’applicazione del servizio di scambio sul posto viene considerato, dal punto di vista del sistema elettrico, come un cliente finale, libero o vincolato, e non come un produttore. Pertanto tale soggetto non è tenuto alla stipula dei contratti necessari per poter immettere energia nella rete, né a pagare/ricevere i corrispettivi normalmente previsti per i produttori. Tale soggetto è invece tenuto alla stipula dei normali contratti previsti per i clienti finali e alla relativa regolazione economica.
Ai fini dell’erogazione del servizio di scambio sul posto, occorre rivolgersi all’impresa distributrice competente nell’ambito territoriale in cui è ubicato l’impianto. Tale impresa propone, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, una bozza di contratto per lo scambio sul posto, indicando altresì le tempistiche previste per l’attivazione del servizio di scambio comprensive dell’eventuale adeguamento o realizzazione della connessione.
Se anche Lei è interessato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico troverà tutte le informazioni necessarie nel sito del GRTN e dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
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