INFORMAZIONI SULLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
NEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA E NEL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA
A partire dal 1° luglio 2007 tutti i clienti del servizio energia elettrica sono idonei, hanno cioè la facoltà di scegliere il proprio fornitore sul mercato libero. Nel caso in cui il cliente non eserciti questa facoltà sono tuttavia previste norme e strumenti di tutela per garantire la regolare continuità dell’erogazione del servizio e l’applicazione di prezzi ragionevoli.
Il quadro normativo di riferimento è costitutito:
- Dalla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- Dal decreto legge 18 giugno 2007 n. 73 recante misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia;
- Dalla delibera 156/07 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) per l’approvazione del testo integrato (denominato TIV) delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07.
In base alle suddette disposizioni i clienti che non hanno scelto un fornitore del mercato libero saranno compresi nel
SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA o nel SERVIZIO DI SALVAGUARDIA.
Rientrano nel servizio di MAGGIOR TUTELA:
a) I clienti finali domestici;
b) Le piccole imprese, purchè tutti i punti di prelievo nella titolarità della singola impresa siano connessi in bassa tensione;
c) I clienti finali titolari di applicazioni relative a servizi generali utilizzati dai clienti di cui alle precedenti lettere a) e b), limitatamente ai punti di prelievo dei medesimi servizi generali (per esempio illuminazione scale condominiali e ascensori).
Sono definite piccole imprese i clienti finali, diversi dai clienti domestici, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro. L’identificazione delle piccole imprese avviene mediante dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa o dal soggetto che richiede la fornitura di energia elettrica. L’erogazione del servizio è garantita dall’impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e i prezzi di riferimento per la fornitura di energia elettrica sono definiti dall’AEEG.
Rientrano nel servizio di SALVAGUARDIA: tutti i clienti finali non compresi nel servizio di maggior tutela (per esempio clienti non domestici che non soddisfano i requisiti per essere considerati piccole imprese).
Il servizio di salvaguardia verrà assicurato attraverso opportune procedure concorsuali sulla base degli indirizzi e delle disposizioni che saranno adottate dal Ministro dello Sviluppo Economico. Fino all’operatività di tale sistema, la continuità della fornitura per i clienti in salvaguardia è assicurata dalle imprese di distribuzione o dalle società di vendita collegate a tali imprese a condizioni e prezzi previamente resi pubblici e non discriminatori.
Dato quanto precede, al fine della corretta identificazione della tipologia di utenza per la quale è richiesta la fornitura del servizio energia elettrica si rende necessario compilare, sottoscrivere e consegnare la sopra citata dichiarazione sostitutiva redatta sul modulo allegato alla presente nota informativa.
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